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Direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
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  • Piani e Programmi

    Pianificazione e programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche

  • Autorizzazioni

    Durante i lavori di realizzazione di una “grande diga”, la Direzione, attraverso il proprio Ufficio Tecnico competente per territorio, autorizza l’inizio della costruzione dello sbarramento dopo che da parte del Concessionario sia stato firmato, in segno di accettazione, il “Foglio di condizioni per la costruzione”. L’autorizzazione è subordinata all’accertamento, da parte della stessa Direzione, della adeguatezza e idoneità degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali, degli scavi compiuti per l’impostazione dello sbarramento e dello stato della superficie di fondazione, con riferimento alle ipotesi progettuali e ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione. Se necessario, la Direzione ordina ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze.

    Nel caso di dighe murarie, le disposizioni normative prevedono che la Direzione, oltre che esprimere il benestare sull’idoneità degli scavi in occasione dell’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, sia chiamata a svolgere, immediatamente prima che ogni zona della fondazione venga interessata dai getti, gli accertamenti finali sulla locale superficie dello scavo, accuratamente ripulita, volti a verificare che la roccia di fondazione, durante il tempo trascorso dalla sua scopertura, non abbia subito alterazioni. A questi accertamenti segue l’autorizzazione ai getti sulla specifica zona di fondazione ove è stato svolto l’esame finale.

    Al termine della costruzione, la Direzione autorizza l’inizio degli invasi sperimentali, previo parere della Commissione di collaudo e previa predisposizione e sottoscrizione del “Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” e del “Documento di protezione civile” e gli incrementi della quota autorizzata. Le disposizioni normative consentono di autorizzare invasi parziali, a titolo sperimentale e in via provvisoria, anche prima che lo sbarramento sia ultimato. In questo caso, gli invasi dovranno interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura.

    Sia nel corso degli invasi sperimentali, sia nella fase di regolare esercizio che segue al collaudo della diga, la Direzione Generale può revocare l’autorizzazione all’invaso o imporre limitazioni di invaso, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari.  

    Data aggiornamento: 10/01/2022

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