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Direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
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  • Piani e Programmi

    Pianificazione e programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche

  • Attività

    La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge attività di vigilanza sulle grandi dighe e le opere complementari per tutelare l’incolumità pubblica.

    Attività

    Vigilanza

    Nel corso dei lavori di costruzione (o di importanti modifiche) di una diga che, per altezza e/o dimensioni dell’invaso, ricada sotto la competenza della Direzione Generale, la Direzione cura la vigilanza sulle caratteristiche della roccia di fondazione e dei materiali per la costruzione, su impianti e laboratori di cantiere, sulla corretta esecuzione dei lavori, sulla raccolta ed ordinamento delle osservazioni, misure e campionamenti inerenti ai materiali prodotti e posti in opera. In caso di necessità, la Direzione può imporre la sospensione dei lavori e/o prescrivere interventi di messa in sicurezza o di demolizione di parti già realizzate.

    Prima ancora dell’inizio delle attività di cantiere, la Direzione:

    • redige il “Foglio di condizioni per la costruzione”, che impegna il Concessionario, tra l’altro, alla corretta realizzazione dell’opera sulla base del progetto approvato, all’esecuzione dei controlli e delle misure necessarie, alle prestazioni relative al collaudo e a tutti gli adempimenti necessari per la sicurezza del cantiere e per la buona riuscita dei lavori;
    • nomina un proprio ingegnere incaricato della vigilanza sui lavori, il quale segue tutte le fasi della costruzione ed effettua visite periodiche al cantiere, per accertare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;
    • nomina, inoltre, un assistente governativo che, presente permanentemente in cantiere durante i lavori, assicura il controllo dei materiali impiegati e l’osservanza delle buone norme costruttive, e redige ed invia alla Direzione delle relazioni periodiche ed una relazione finale.

    Al termine dei lavori, la Direzione cura la raccolta dei disegni di consistenza delle opere, acquisisce la relazione finale dell’assistente governativo sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite e dispone per il collaudo tecnico-funzionale dell’opera. La nomina della Commissione di collaudo da parte della Direzione Generale può avvenire (e di norma avviene) anche prima o nel corso dei lavori di costruzione.

    La vigilanza e il controllo sulle opere da parte della Direzione  prosegue durante gli invasi sperimentali che seguono alla conclusione dei lavori e si concludono con il collaudo della diga, e durante il regolare esercizio successivo. Nel corso degli invasi sperimentali, la Direzione autorizza e segue l’invaso graduale delle opere accertando, per ogni quota di invaso autorizzata, il regolare comportamento del sistema diga-bacino di ritenuta. Nel corso del regolare esercizio che segue al collaudo della diga, la Direzione verifica costantemente il permanere delle condizioni di sicurezza e regolare comportamento e funzionalità delle opere, e cura che l’esercizio delle stesse da parte del Concessionario/Gestore sia svolto secondo i criteri di sicurezza previsti dalle disposizioni normative.

    A questo fine, la Direzione nomina, sia in sede centrale che periferica, un proprio ingegnere incaricato di seguire il comportamento dell’opera mediante

    • ispezioni per valutare lo stato delle opere (sono previste almeno due visite di vigilanza all’anno su ciascuna diga, ma all’occorrenza la Direzione dispone ulteriori visite specialistiche dei propri tecnici, finalizzate all’esame di particolari problematiche di natura geologica, idraulica o strutturale);
    • controllo sulla strumentazione di misura installata per l’osservazione del comportamento statico e dinamico delle opere (diga, manufatti accessori e serbatoio);
    • esame delle analisi e delle elaborazioni delle misure rilevate dal Concessionario o Gestore delle opere.

    La Direzione, inoltre, redige il “Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” e l’allegato “Documento di protezione civile”, che impegnano il Concessionario alla corretta gestione della diga, all’esecuzione di misure, controlli e guardiania, alle procedure da porre in atto per fronteggiare le emergenze.
    La Direzione promuove ed acquisisce studi riguardanti le conseguenze sui territori di valle delle manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e dell’ipotetico crollo della diga stessa, nonché studi di rivalutazione idrologico-idraulica e studi sismotettonici e di pericolosità sismica finalizzati a verificare la sicurezza idraulica e sismica delle dighe esistenti. Può altresì prescrivere al Concessionario/Gestore ulteriori verifiche e indagini, o provvedimenti e manutenzioni straordinarie, se necessari a garantire la sicurezza della diga. In caso di grave inadempienza alle disposizioni normative o alle prescrizioni impartite per garantire la sicurezza dello sbarramento e delle popolazioni a valle, la Direzione segnala la mancata ottemperanza al Prefetto competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

    Oltre che in relazione alle grandi dighe, le attività di vigilanza della Direzione si espletano anche in relazione alle opere di derivazione dagli invasi sbarrati da quelle stesse dighe, sempre nell’ottica di accertare che la gestione di tali opere da parte dei concessionari avvenga in condizioni di sicurezza.

    A questo proposito preliminarmente si specifica che, qualora l’utilizzo sia di tipo idroelettrico, per opera di derivazione deve intendersi l’insieme delle opere per la presa e l’adduzione della risorsa idrica dall’invaso sino alla centrale idroelettrica, quest’ultima esclusa. Qualora invece l’utilizzo sia di tipo diverso da idroelettrico, l’insieme delle opere per la presa e l’adduzione della risorsa idrica dall’invaso sino alla prima opera di disconnessione idraulica.

    Essendo relativamente recente l’acquisizione della competenza su tali opere, si chiarisce che, con la collaborazione dei concessionari/gestori, è tuttora in corso l’assunzione dello stato di consistenza di dettaglio delle singole opere, ora note quasi esclusivamente a livello di schemi planimetrici e profili idraulici.

    Nelle more dell’approvazione dello specifico regolamento sulle modalità di espletamento dei compiti della Direzione in materia, l’attività di vigilanza si esplica con l’acquisizione, nel corso delle visite ispettive svolte sulle dighe, di informazioni sullo stato di efficienza delle opere, sulla loro funzionalità, sullo svolgimento dei controlli previsti nei piani di manutenzione nonché sul riscontro di efficienza degli organi di intercettazione di sicurezza.

    Specifiche ispezioni possono poi essere disposte dalla Direzione per l’esame di particolari problematiche segnalate o anche a seguito di eventi.

    I concessionari/gestori sono tenuti a presentare alla Direzione annuali asseverazioni sulle condizioni di sicurezza e manutenzione delle opere nonché a richiedere autorizzazione, previa approvazione tecnica da parte della Direzione del relativo progetto,  per interventi  che modifichino il loro stato di consistenza.

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    Attività

    Attività istruttorie

    La Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche provvede alla istruttoria tecnica dei progetti per la costruzione di nuove grandi dighe o degli interventi di modifica di dighe esistenti, garantendo che siano rispondenti alle norme tecniche vigenti e allo stato dell’arte. Promuove e prescrive l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico e idraulico della diga e delle opere accessorie.

    L’approvazione tecnica dei progetti da parte della Direzione Generale, inoltre, “tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086” per le opere complementari e accessorie in cemento armato e acciaio.

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    Attività

    Autorizzazioni

    Durante i lavori di realizzazione di una “grande diga”, la Direzione, attraverso il proprio Ufficio Tecnico competente per territorio, autorizza l’inizio della costruzione dello sbarramento dopo che da parte del Concessionario sia stato firmato, in segno di accettazione, il “Foglio di condizioni per la costruzione”. L’autorizzazione è subordinata all’accertamento, da parte della stessa Direzione, della adeguatezza e idoneità degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali, degli scavi compiuti per l’impostazione dello sbarramento e dello stato della superficie di fondazione, con riferimento alle ipotesi progettuali e ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione. Se necessario, la Direzione ordina ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze.

    Nel caso di dighe murarie, le disposizioni normative prevedono che la Direzione, oltre che esprimere il benestare sull’idoneità degli scavi in occasione dell’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, sia chiamata a svolgere, immediatamente prima che ogni zona della fondazione venga interessata dai getti, gli accertamenti finali sulla locale superficie dello scavo, accuratamente ripulita, volti a verificare che la roccia di fondazione, durante il tempo trascorso dalla sua scopertura, non abbia subito alterazioni. A questi accertamenti segue l’autorizzazione ai getti sulla specifica zona di fondazione ove è stato svolto l’esame finale.

    Al termine della costruzione, la Direzione autorizza l’inizio degli invasi sperimentali, previo parere della Commissione di collaudo e previa predisposizione e sottoscrizione del “Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” e del “Documento di protezione civile” e gli incrementi della quota autorizzata. Le disposizioni normative consentono di autorizzare invasi parziali, a titolo sperimentale e in via provvisoria, anche prima che lo sbarramento sia ultimato. In questo caso, gli invasi dovranno interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura.

    Sia nel corso degli invasi sperimentali, sia nella fase di regolare esercizio che segue al collaudo della diga, la Direzione Generale può revocare l’autorizzazione all’invaso o imporre limitazioni di invaso, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari.  

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    Attività

    Consulenza

    La Direzione Generale fornisce consulenza tecnica specialistica per l’emanazione e l’aggiornamento della normativa tecnica in materia di dighe.

    La Direzione emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    • suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
    • individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;
    • determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
    • definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l’omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
    • individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati della Direzione.

    Nel campo delle discipline correlate alle dighe, la Direzione svolge attività di formazione e aggiornamento, partecipazione ad organismi associativi nazionali ed internazionali aventi come scopo l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, promozione di studi e conferenze di esperti. Sulla base di accordi e convenzioni, la Direzione fornisce consulenza e assistenza tecnica ad altre amministrazioni per opere idrauliche non soggette alla propria successiva approvazione. Alla Direzione Generale sono affidate le competenze e la rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili negli accordi di programma quadro previsti dall’articolo 158 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riguardanti opere e interventi per il trasferimento di acqua tra regioni diverse che travalichino i comprensori di riferimento dei distretti idrografici.

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    Attività

    Interventi

    La Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è individuata quale struttura responsabile del finanziamento, attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi riguardanti le grandi dighe e le reti idrauliche ed acquedottistiche. In particolare, nell’ambito delle infrastrutture idriche, la Direzione gestisce i programmi di finanziamento del Ministero finalizzati alla risoluzione della carenza di infrastrutture idriche nel Mezzogiorno:

    • Programma Operativo Risorse Idriche del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1994/99, a seguito del quale la Direzione ha ottenuto la disponibilità dei fondi, derivanti dalle quote comunitarie, destinati al finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate, per un importo pari a circa 186,7 milioni di euro e per un totale di 93 interventi finanziati. Con D.M. n. 1179 del 14.10.2004 sono stati stabiliti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo dei fondi disponibili definendo, con ciascuna Regione, un programma di opere da finanziare ed individuandone gli enti attuatori. Nel programma di finanziamento delle opere idriche sono state incluse le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
    • Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), introdotto dalla Legge 21.12.2001, n. 443 e definito con Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive delibere di programmazione, che ha previsto un totale di 49 interventi relativi a infrastrutture idriche per un importo di 2.237 milioni di euro distribuiti su otto regioni dell’Italia meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

    A questi programmi di finanziamento, attualmente in fase di chiusura, si è aggiunto un ulteriore piano di finanziamenti governativi nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), definito dal Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 come “finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese”. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’Unione europea.

    L’articolo 1, comma 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) ha individuato le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo un criterio di ripartizione che prevede l’80 per cento dei finanziamenti nelle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento in quelle del Centro-Nord.

    La programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è attuata per Aree Tematiche (1. Infrastrutture; 2. Ambiente; 3. Sviluppo economico e produttivo; 4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6. Rafforzamento della PA), in parte attraverso Piani operativi di livello nazionale, e in parte, per le aree del Mezzogiorno, attraverso specifici Accordi interistituzionali Stato-Regioni e Stato-Città metropolitane denominati “Patti per il sud” (Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016).

    In particolare, per quanto attiene ai finanziamenti di competenza della Direzione Generale, nel Piano operativo Infrastrutture di livello nazionale, nell’ambito di un’articolazione dei finanziamenti in Assi tematici di riferimento, all’interno dei quali sono individuate una serie di Linee di azione che si sviluppano attraverso singoli interventi, la Delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 ha definito l’Asse tematico D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, all’interno del quale è individuata la Linea di azione 4. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe, per un totale di 293,93 milioni di euro. Il fabbisogno è stato definito a seguito delle attività di vigilanza sulle opere di sbarramento della Direzione Generale ed in attuazione dell’art. 43 commi 7 e 8, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono state così identificate 100 “grandi dighe” (con utilizzo irriguo o potabile, e con una età media di oltre 60 anni) che necessitano di urgenti interventi di incremento o adeguamento delle condizioni di sicurezza. Successivamente, con delibera CIPE 12/2018, sono stati integrati tali fondi con un addendum riguardante in parte le dighe già finanziate ed in parte nuove dighe per un totale di 173,995 milioni di euro.

    In aggiunta ai 467,895 milioni di euro previsti dal Piano operativo Infrastrutture di livello nazionale, ulteriori finanziamenti destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle dighe sono previsti a valere sulle risorse dei “Patti per il Sud” stipulati tra il Governo e le Regioni del Mezzogiorno.

    Per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, invece, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stata prevista l’adozione di un “Piano nazionale di interventi nel settore idrico” (articolo 1, comma 516), articolato in una sezione “acquedotti” (comma 517), di iniziativa di Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), e in una sezione “invasi” (comma 518), di iniziativa del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.   Gli interventi della sezione “acquedotti” sono finalizzati  al raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso e alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

    Gli interventi riguardanti la sezione “invasi” sono finalizzati al completamento di grandi dighe esistenti o incompiute, al recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e alla messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.

    Attualmente, il Piano finanzia n. 87 interventi per complessivi 510 milioni di euro.

    Nelle more dell’adozione del Piano Nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, il comma 523 della legge 205/2017 ha previsto un Piano Straordinario di n. 30 interventi, destinato a confluire nello stesso Piano Nazionale, che è stato adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 526 del 06.12.2018 per un importo di € 250.000.000.

    Il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi – per la sola Sezione Invasi – è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 prevedendo un primo elenco di 30 interventi (€ 200.000.000) a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 comma 1072 della Legge 205/2017 e un secondo elenco di 27 interventi (€ 60.000.000 complessivi) a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 comma 155 della Legge 145/2018.

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    Attività

    Protezione civile

    La Direzione Generale fornisce dati, supporto e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe, nonché per i Piani di laminazione previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni

    La Direzione, nell’ambito dell’assetto organizzativo e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, come strutturato dalla predetta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, è Centro di competenza esclusiva nell’ “attività di supporto alla rete dei Centri Funzionali per l’analisi dei fenomeni idrologico-idraulici connessi alla presenza di sbarramenti, l’individuazione di indicatori di rischio idraulico-idrologico delle dighe e la predisposizione di un modello in tempo reale per la valutazione dei rilasci attraverso gli scarichi, anche con particolare riguardo al monitoraggio delle grandi dighe in tempo reale riguardante gli aspetti di sicurezza idraulica previsti dalla legge 139/2004”.

    La normativa di settore disciplina in modo ampio e dettagliato le competenze e le azioni della Direzione Generale nella prevenzione degli eventi calamitosi nei territori vallivi e nella gestione delle emergenze dovute ad eventi di piena naturali o a fatti accidentali (sisma, collasso, incidenti o situazioni di pericolo) da cui possa derivare la fuoriuscita repentina di acqua dall’invaso.

    A questo riguardo, non solo la Direzione esercita il più attento controllo sulla sicurezza statica, idraulica, sismica e funzionale delle opere di ritenuta fin dal loro concepimento, ma vigila, anche con specifiche ispezioni dei propri tecnici, sul comportamento statico-deformativo e sullo stato manutentivo e gestionale delle opere, e sull’applicazione delle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione dei rischi che possono aversi nei territori di valle per effetto della presenza di una diga. Compete infatti alla Direzione di curare che lungo gli alvei a valle delle dighe siano installati cartelli monitori di tipo unificato “segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico”, e che ogni diga sia provvista di una sirena destinata ad entrare in funzione “esclusivamente per manovre di apertura volontaria degli organi di scarico per avvisare dell’arrivo dell’onda di piena le persone eventualmente presenti nell’area immediatamente a valle dello sbarramento e nelle zone dell’alveo adiacenti gli sbocchi degli scarichi”. La Direzione, inoltre, promuove e acquisisce gli studi sulle conseguenze che avrebbero sui territori di valle le manovre eccezionali degli organi di scarico della diga e l’ipotetico crollo della diga stessa, e sulla valutazione della massima portata scaricabile a valle che rimanga contenuta in alveo, o meglio nella “fascia di pertinenza fluviale”.

    Una volta acquisiti gli studi e le valutazioni predette, risultano definiti, con sufficiente approssimazione, degli scenari di rischio che dovranno costituire la base conoscitiva e documentale per la redazione del “Piano di emergenza della diga” (PED) da parte delle Autorità di protezione civile, a tutela delle popolazioni e infrastrutture esposte alle diverse ipotesi di rischio.

    Compete poi alla Direzione definire, sulla base delle disposizioni normative, le modalità con cui il Concessionario/Gestore dovrà non solo esercire la diga in sicurezza secondo un piano di attività dettagliato nel “Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” (FCEM), ma anche gestire le eventuali emergenze, garantendo all’occasione la presenza qualificata in loco di tecnici qualificati, diramando alle Autorità di protezione civile ed altri soggetti coinvolti gli avvisi sull’evolversi della situazione e sulle manovre di apertura degli organi di scarico eventualmente previste ed eseguendo infine le manovre di scarico necessarie anche in applicazione del “Piano di laminazione”, ove adottato ai sensi della citata Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004. Le attività del Concessionario/Gestore, della stessa Direzione Generale e delle Autorità di protezione civile in occasione delle emergenze sono pianificate nel “Documento di protezione civile”, uno specifico allegato del FCEM, pure redatto dalla Direzione sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 (c.d. Direttiva Dighe).

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